Allagamenti : indicazioni operative
A seguito delle eccezionali maree che, oltre a creare notevoli disagi alla popolazione, hanno creato danni a alle attività produttive dei nostri associati con distruzione o danneggiamento di merci e documenti, consigliamo vivamente di documentare in qualche modo i danni subiti anche attraverso immagini fotografiche.
In particolare si rammenta quanto segue:





• DISTRUZIONE DOCUMENTI CONTABILI - In caso di distruzione di scritture contabili, effettuare denuncia alla locale stazione dei Carabinieri da cui emergano sia le circostanze che hanno prodotto il danno e sia il dettaglio dei documenti e delle scritture contabili che sono andati persi e/o distrutti. In caso di perdita e/o distruzione di documenti (ES: fatture attive e passive, éstratti/conto bancari, ecc ... ) è necessario contattare gli interlocutori (fornitori, clienti, banche, ecc...) per reperire le copie necessarie. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 10238197 stabilisce che l'onere di provare quanto affermato circa la distruzione in questione è in capo al contribuente;

• DISTRUZIONE DI MERCE - Inviare all'Agenzia delle Entrate competente una apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 2 terzo comma D.P.R. 441/97 (ved. allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – all. 1) per comunicare l'eventuale distruzione di merce. Per avere la "data certa" sì suggerisce di autenticare tale dichiarazione presso l'ufficio anagrafe del Comune competente.

• CHIUSURA ATTIVITA' - Coloro che hanno il negozio inagibile possono tenere il negozio chiuso senza la necessità di produrre alcuna comunicazione al Comune di Venezia, ma si consiglia in ogni caso di inviare una pec o una raccomandata ai nostri Uffici segnalando il periodo di chiusura (ciò al fine anche degli studi di settore);

• PERIZIA DANNI SUBITI - In caso di notevoli danni subiti, potrebbe essere opportuno richiedere una apposita perizia di stima (in merito, gli uffici CONFCOMMERCIO ASCOM VENEZIA sono a disposizione per fornire nominativi di periti).

• VENDITE PROMOZIONALI - Si evidenzia che la legislazione vigente permette delle vendite promozionali che offrono la possibilità di vendere con sconti e/o ribassi la merce per tutto il periodo dell’anno, fatto salvo la vendita di merce soggetta a stagionalità, nei 30 giorni prima dei saldi invernali ed estivi. I cartelli esposti dovranno riportare il prezzo iniziale, il prezzo finale e la percentuale di sconto. Dovrà essere inoltre pagata l’eventuale imposta di pubblicità dovuta.

Per qualsiasi chiarimento i nostri uffici sono a disposizione.

Per qualsiasi informazione/necessità
CONFCOMMERCIO ASCOM VENEZIA
SAN MARCO, 4039
TEL 041 5231844
E-mail : emergenza.altamarea@ascomvenezia.com www.ascomvenezia.com


Grazie
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