Primi chiarimenti sulle Ordinanze della Regione Veneto
Alcuni chiarimenti resi noti dalla Regione Veneto in merito alle disposizioni dell’ordinanza 156 del 24 novembre 2020

Relativamente al conteggio delle persone all’interno degli esercizi commerciali, sono da intendersi solo i clienti

La vigilanza sull’accesso negli esercizi commerciali, può essere svolta anche dal titolare o da altro dipendente dell’esercizio che la può svolgere dall’interno mentre lavora se le dimensioni e la struttura del negozio lo consentono. In sostanza il gestore o chi opera all’interno è chiamato a verificare che il numero dei clienti all’interno sia in linea con le previsioni anticovid.

I gestori degli esercizi commerciali non rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi. Ci si trova su area pubblica, sulla quale gli esercenti non possono intervenire. Di certo, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà per evitare le violazioni all’esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni.
Le disposizioni relative ai limiti di presenza presenti nell’ordinanza, si riferiscono agli esercizi commerciali e non ai servizi alla persona (es. parrucchieri)