Prevenzione incendi per le strutture ricettive: proroga adempimenti
Si informa che in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305) che proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative in scadenza (cosiddetto decreto "mille proroghe").


In particolare, il comma 5 dell'articolo 3 del decreto, in considerazione dei gravi eventi calamitosi che hanno colpito alcuni territori, fra i quali il Veneto, consente alle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di venticinque posti letto ivi localizzate, di completare gli adeguamenti di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2022, a condizione che le strutture:
- fossero esistenti alla data del 9 aprile 1994 (data di entrata in vigore della regola tecnica)
- siano in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto 16 marzo 2012 per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio,
- presentino al Comando dei Vigili del Fuoco entro il 31 dicembre 2020 (qualora non sia stata già presentata) una SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
• resistenza al fuoco delle strutture;
• reazione al fuoco dei materiali;
• compartimentazioni;
• corridoi;
• scale;
• ascensori e montacarichi;
• impianti idrici antincendio;
• vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
• vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
• locali adibiti a deposito.
Il decreto-legge sarà presentato alla Camere per la conversione, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si consiglia di valutare in ogni caso la propria attività anche ai fini della sicurezza sul lavoro, il nostro servizio di consulenza è a tua disposizione.