Riapertura dei termini per l'aggiornamento posizione REA
Trasmettiamo sunto dell'informativa che ci è pervenuta dalla Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari F.I.M.A.A. in merito alla soppressione del ruolo in Camera di Commercio.


A seguito della soppressione del Ruolo con Decreto del Mise in vigore dal 12/05/2012, per alcuni associati che non avevano provveduto all’aggiornamento della loro posizione presso il REA, si era creata la condizione di non poter più operare, dovendo seguire il corso e dare l’esame o addirittura prendere il diploma.

Poiché l’esame tecnico del problema aveva evidenziato che solo un intervento legislativo poteva superare l’impasse, grazie all’attività di sensibilizzazione svolta dalla FIMAA è stata recepita e risolta nell’ambito della Legge di Stabilità 2019, con la riapertura dei termini sino a tutto il 31 dicembre 2019.
In particolare, il comma 1134, lettera b), dell’art. 1 L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), così ha disposto:
“i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019.”

Pertanto le imprese esercitanti attività di intermediazione a suo tempo iscritte nel soppresso ruolo, che non avevano aggiornato la propria posizione entro il 30 settembre 2013, hanno nuovamente il modo di farlo entro fine anno mediante pratica telematica.

La riapertura dei termini vale anche per le persone fisiche già iscritte ma inattive, che non avevano provveduto a iscriversi nell’apposita sezione del REA entro il 30 settembre 2013 sino alla fine dell’anno, per mantenere valido il requisito abilitante oppure per presentare la SCIA per l’avvio dell’attività.

Segnaliamo inoltre che non è prevista alcuna sanzione amministrativa pecuniaria per tardivo deposito per chi rispetterà il nuovo termine del 31 dicembre 2019.

La segreteria della scrivente resta a disposizione per delucidazioni e approfondimenti in merito, grazie.