Accordo territoriale di secondo livello in materia di detassazione
Il 30 marzo 2011 è stato siglato presso la Confcommercio Unione di Venezia l’Accordo Territoriale di Secondo Livello per l’applicazione dei benefici di cui all’art. 1, comma 47 della Legge n. 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%, per l’applicazione del regime di detassazione ai lavoratori dipendenti da aziende dei settori terziario e turismo della Provincia di Venezia.

L’accordo recepisce compiutamente le indicazioni in materia riportate negli Accordi Quadro sottoscritti in ambito nazionale.

Le somme erogate dal datore di lavoro, che abbiano i requisiti richiamati dal citato accordo territoriale, possono essere soggette all’imposta sostitutiva a partire dalla data di stipula dell’accordo in parola. A tal proposito si richiama la circolare congiunta n. 19/E del 10.5.2011 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il datore di lavoro che intenda applicare il particolare regime fiscale deve darne, preventivamente, comunicazione per iscritto alle RSA/RSU o, in assenza, ai dipendenti interessati e all’Osservatorio dell’Ente Bilaterale del Settore competente.