Decreto del Presidente del Consiglio - 8 Marzo
2972 E’ stato firmato nella notte un nuovo decreto che riguarda misure più specifiche e restrittive relativamente agli spostamenti tra provincie segnalate come zona rossa e le attività che comportano aggregazioni di persone.


Le zone: oltre che per l’intera Lombardia; altre 13 province del Nord Italia (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova,Venezia e Treviso). Le misure indicate varranno fino al 3 aprile.
I punti chiave sono:

Muoversi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute

Nel documento si trova infatti: “evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dei territori, anche al loro interno”. Ci si potrà spostare quindi “solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute”.

E’ consentito il rientro nella propria abitazione, domicilio o residenza.

Per chi presentasse “sintomatologie da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi centigradi” è raccomandato restare nel proprio domicilio e limitare i contatti sociali, anche se non risultasse positivo al coronavirus, restando l’obbligo di contattare il loro medico curante. Per chi è sottoposto a quarantena o risulta positivo al coronavirus, invece, è fatto divieto assoluto di mobilità.

Consentite invece le attività di ristorazione e bar ma solo dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In caso venga rispettata la prescrizione, scatterà la sanzione della sospensione dell’attività

Per le altre attività commerciali è previsto il dover garantire un l’accesso “con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse”.

Attività di media e grande distribuzione

Nelle giornate festive e prefestive “sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Le altre sospensioni:

Sospesi gli eventi sportivi, le attività didattiche nelle scuole e nelle università, salvo quelle a distanza, oltre che ai viaggi d’istruzione e alle gite scolastiche.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri sociali, centri ricreativi.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. E’ consentita la loro apertura a condizione del rispetto di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.

Chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura.

Controlli

“Le forze di polizia saranno legittimate a chiedere conto” ai soggetti interessati e a verificare la corretta applicazione del decreto.

Leggi il testo del Decreto qui allegato