Somministrazione alcolici nei pubblici esercizi: abolizione licenza UTF
1846 La legge per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto, contiene alcune disposizioni di diretto interesse per le imprese associate tra cui segnaliamo l’abolizione della licenza UTF per i pubblici esercizi


e gli esercizi ricettivi (articolo 1, comma 178).

L’UTF è la licenza fiscale che coloro che producono, trasformano e vendono prodotti alcolici hanno l’obbligo di richiedere all’Agenzia delle Dogane.
Tra le attività obbligate a questa denuncia vi erano anche i pubblici esercizi.
Il comma 179 dell’art. 1 del DDL Concorrenza, invece, ha modificato l’art. 29 del D.Lgs. 504/1995 (T.U. sulle accise) escludendo esplicitamente da tale obbligo gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento al pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini.
Già dal 1999 non vi era più l’obbligo di pagare il diritto annuale riferito alla licenza UTF, ma era in ogni caso necessario possederla all’avvio dell’attività e conservarla, avendo la stessa validità permanente, in caso di controlli.
Con questa modifica, invece, viene eliminato l’obbligo di richiedere questa licenza per avviare l’attività di somministrazione di bevande alcoliche, continuando l’opera di semplificazione degli adempimenti amministrativi iniziata dal Governo ormai 3 anni fa.