| Facendo
seguito ai nostri comunicati stampa da noi fatti pubblicare su Il Gazzettino
di Venezia e la Nuova del 21 dicembre u.s., inviamo una sintesi delle
nuove disposizioni in materia di vendite straordinarie introdotte, dalla
Deliberazione di Giunta del Veneto n. 3167 del 26.11.01, pubblicata nel
BUR del Veneto del 21.12.2001.
VENDITE DI
FINE STAGIONE >>>SALDI <<<
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale
o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti
entro un certo periodo di tempo.
PERIODO E DURATA
Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi dal 7 gennaio
al 28 febbraio di ogni anno.
Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi dal 15 luglio
al 31 agosto di ogni anno.
MODALITA'
La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione al Comune,
almeno 10 giorni prima, a mezzo raccomandata indicando oltre ai
propri dati anagrafici la data d'inizio e la durata.
VENDITE PROMOZIONALI
Le disposizioni sulle vendite promozionali si applicano in caso di promozione
del punto vendita, mentre non si applicano in caso di promozione di prodotti
alimentari freschi e deperibili né in caso di promozione di prodotti
industriali effettuata direttamente dal produttore.
In detta ultima ipotesi, l'operatore commerciale è tenuto a pubblicizzare
la promozione con la seguente denominazione "offerta speciale del
produttore".
MODALITA'
La ditta interessata che intende effettuare la vendita promozionale è
tenuta a dare comunicazione al Comune, almeno 10 giorni prima,
a mezzo raccomandata, indicando a pena di inammissibilità:
- l'ubicazione dei locali ove viene effettuata la vendita;
- la data di inizio e quella di cessazione della promozione.
PERIODO E DURATA
In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito
di vendite promozionali, purché entro il limite massimo di
giorni 60.
Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei periodi fissati,
per le vendite di fine stagione ed, altresì, nei 30 giorni antecedenti
e nei 30 giorni successivi i predetti periodi di vendita di fine stagione
(saldi), né nel mese di dicembre.
Il presente divieto non si applica in caso di vendite promozionali sui
prodotti non oggetto di vendita di fine stagione.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Rispetto alla normativa precedente, sono state apportate le seguenti modifiche:
- durata massima di ciascun periodo di vendita di liquidazione: 6 settimane;
- la comunicazione che il commerciante è tenuto a dare all'amministrazione
comunale in cui ha sede l'esercizio, ai sensi delle precedenti disposizioni,
deve essere effettuata tramite lettera raccomandata, almeno 10 giorni
prima della data di inizio della vendita medesima. A tal fine fa fede
il timbro dell'ufficio postale accertante. Successivamente
la direzione Commercio della Regione Veneto ha fornito alcuni chiarimenti:
- Il divieto,
relativo ai periodi in cui non possono essere effettuate vendite promozionali,
non si applica in caso di vendita promozionale di beni che non costituiscono
oggetto di vendite di fine stagione; in tale ultimo caso l'operatore potrà
quindi effettuare liberamente la vendita promozionale di prodotti che
non siano di moda o che non abbiano carattere di stagionalità.
- La presentazione
della comunicazione relativa alle vendite straordinarie, oltre che a mezzo
raccomandata, può essere inoltrata anche con altro mezzo idoneo
ad assicurare il rispetto della tempistica prevista dalla disciplina (Ufficio
Protocollo ecc.)
- Per quanto concerne
il termine di presentazione della comunicazione (10 giorni) tale termine
può essere derogato limitatamente al corrente periodo di saldi
(28.02.2002).
>>>
IMPORTANTE <<<
Al fine della pubblicità dei prezzi, rammentiamo che la merce soggetta
a vendita straordinaria deve avere indicato nel cartellino:
- la percentuale di sconto applicato;
- il prezzo di vendita normale;
- il prezzo di vendita scontato
Tali prezzi devono
essere espressi obbligatoriamente in Euro e facoltativamente
in Euro e in Lire su tutta la merce in sconto.
Inoltre ci deve essere una netta separazione della merce scontata da quella
non scontata, sia nelle vetrine che all'interno del negozio.
La Segreteria
Sindacale dell'Ascom Venezia rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.
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