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VENDITE STRAORDINARIE
Facendo seguito ai nostri comunicati stampa da noi fatti pubblicare su Il Gazzettino di Venezia e la Nuova del 21 dicembre u.s., inviamo una sintesi delle nuove disposizioni in materia di vendite straordinarie introdotte, dalla Deliberazione di Giunta del Veneto n. 3167 del 26.11.01, pubblicata nel BUR del Veneto del 21.12.2001.

VENDITE DI FINE STAGIONE >>>SALDI <<<
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

PERIODO E DURATA
Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi dal 7 gennaio al 28 febbraio di ogni anno.
Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno.

MODALITA'
La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione al Comune, almeno 10 giorni prima, a mezzo raccomandata indicando oltre ai propri dati anagrafici la data d'inizio e la durata.

VENDITE PROMOZIONALI
Le disposizioni sulle vendite promozionali si applicano in caso di promozione del punto vendita, mentre non si applicano in caso di promozione di prodotti alimentari freschi e deperibili né in caso di promozione di prodotti industriali effettuata direttamente dal produttore.
In detta ultima ipotesi, l'operatore commerciale è tenuto a pubblicizzare la promozione con la seguente denominazione "offerta speciale del produttore".

MODALITA'
La ditta interessata che intende effettuare la vendita promozionale è tenuta a dare comunicazione al Comune, almeno 10 giorni prima, a mezzo raccomandata, indicando a pena di inammissibilità:
- l'ubicazione dei locali ove viene effettuata la vendita;
- la data di inizio e quella di cessazione della promozione.

PERIODO E DURATA
In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali, purché entro il limite massimo di giorni 60.
Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei periodi fissati, per le vendite di fine stagione ed, altresì, nei 30 giorni antecedenti e nei 30 giorni successivi i predetti periodi di vendita di fine stagione (saldi), né nel mese di dicembre.
Il presente divieto non si applica in caso di vendite promozionali sui prodotti non oggetto di vendita di fine stagione.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Rispetto alla normativa precedente, sono state apportate le seguenti modifiche:
- durata massima di ciascun periodo di vendita di liquidazione: 6 settimane;
- la comunicazione che il commerciante è tenuto a dare all'amministrazione comunale in cui ha sede l'esercizio, ai sensi delle precedenti disposizioni, deve essere effettuata tramite lettera raccomandata, almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita medesima. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accertante.

Successivamente la direzione Commercio della Regione Veneto ha fornito alcuni chiarimenti:

- Il divieto, relativo ai periodi in cui non possono essere effettuate vendite promozionali, non si applica in caso di vendita promozionale di beni che non costituiscono oggetto di vendite di fine stagione; in tale ultimo caso l'operatore potrà quindi effettuare liberamente la vendita promozionale di prodotti che non siano di moda o che non abbiano carattere di stagionalità.

- La presentazione della comunicazione relativa alle vendite straordinarie, oltre che a mezzo raccomandata, può essere inoltrata anche con altro mezzo idoneo ad assicurare il rispetto della tempistica prevista dalla disciplina (Ufficio Protocollo ecc.)

- Per quanto concerne il termine di presentazione della comunicazione (10 giorni) tale termine può essere derogato limitatamente al corrente periodo di saldi (28.02.2002).

>>> IMPORTANTE <<<
Al fine della pubblicità dei prezzi, rammentiamo che la merce soggetta a vendita straordinaria deve avere indicato nel cartellino:
- la percentuale di sconto applicato;
- il prezzo di vendita normale;
- il prezzo di vendita scontato

Tali prezzi devono essere espressi obbligatoriamente in Euro e facoltativamente in Euro e in Lire su tutta la merce in sconto.
Inoltre ci deve essere una netta separazione della merce scontata da quella non scontata, sia nelle vetrine che all'interno del negozio.

La Segreteria Sindacale dell'Ascom Venezia rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.

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