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| DAL 13 FEBBRAIO 2008 NOVITA’ PER LA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI |
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L’articolo 190 del D.Lgs n. 4/2008 prevede che i registri di carico e scarico dei rifiuti debbano essere obbligatoriamente numerati e vidimati, assegnando tale compito esclusivamente alle Camere di Commercio territorialmente competenti.
Sono dovuti € 30,00 per diritti di segreteria, mentre non sono dovute la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo.
A partire dal mercoledì 13 febbraio i registri già attivi in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati.
Le imprese dovranno dotarsi di un nuovo registro vidimato.
Riportiamo di seguito le note inviate dalla Camera di Commercio di Venezia alle imprese, con le modalità operative:
• Al momento della presentazione, in questa prima fase operativa, è preferibile che i registri riportino già la relativa numerazione;
• Sarà possibile ritirare una ricevuta provvisoria della domanda di vidimazione;
Per quanto riguarda i diritti di segreteria camerali, gli stessi dovranno essere pagati tramite il c/c postale n. 13405303 intestato a : CCIAA VENEZIA- causale: vidimazione registri carico/scarico. E’ preferibile presentare i registri unitamente all’avvenuto pagamento, allegando l’attestazione del versamento.
•Da mercoledì 13 febbraio p.v., a seconda del quantitativo di registri che saranno stati presentati, sarà possibile iniziare il ritiro dei registri, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione.
• Non si assicura il rilascio a vista dei registri per coloro che li presenteranno a partire dalla data di cui sopra.
CCIAA VENEZIA               Orario apertura sportelli
La segreteria di Confcommercio Ascom Venezia è a disposizione per ogni eventuale chiarimento telefonando al n° 041 5231844.
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| TRASFERIMENTO NUOVA SEDE |
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Confcommercio Ascom Venezia, proseguendo nella sua tradizione più che sessantennale di servizio ai propri associati e di contributo alla vita economica e sociale della città, si rinnova e cambia casa.
Dal 26 novembre scorso, infatti, la nostra associazione si è trasferita nel nuovo e più elegante e funzionale Palazzo Soranzo in Campo San Polo 2169 .
Ed il fatto di trovarci poi a San Polo, in uno dei campi più vivaci e frequentati di Venezia è un ottimo punto per una nuova partenza, con un rinnovato entusiasmo che la nuova sede contribuisce a rinvigorire.
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| NOVITA' PER LE VENDITE DI FINE STAGIONE |
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Si informa che la Giunta Regionale, con delibera che verrà pubblicata nel Bollettino Uifficiale della Regione Veneto del 14 dicembre 2007, prevede che la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale venga individuata nel primo sabato del mese di gennaio mentre rimane invariata la data del 28 febbraio già prevista per la conclusione delle vendite medesime.
Pertanto per quanto concerne le prossime vendite di fine stagione invernale, la data di inizio é fissata per il giorno 5 gennaio 2008.
La delibera succitata determina altresì l' abolizione della preventiva comunicazione al comune competente relative alle vendite promozionali e alle vendite di fine stagione.
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| NOVITA' PER LE AUTORIZZAZIONI DI BAR E RISTORANTI L.R. 29 del 21/09/07 |
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Il 25 settembre sul BUR della Regione Veneto e’ stata pubblicata la nuova Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande , che modifica in misura sostanziale le autorizzazioni di bar e ristoranti, introducendo la “ tipologia unica ”.
Non saranno più rilasciate autorizzazioni distinte per bar (tipo B) o per ristorante/pizzeria (tipo A), ma sarà rilasciata un’unica autorizzazione per l’“ Esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande , comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione ”.
Gli esercizi pubblici, attualmente in possesso di autorizzazione di tipo A e di tipo B (bar-pizzeria o bar-ristorante), dall’entrata in vigore della legge e, quindi, dal prossimo 10 ottobre si troveranno automaticamente con un unico titolo autorizzatorio , che abilita a svolgere tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Quest’ultima, infatti, definirà quali alimenti potrà somministrare l’esercizio, tenendo conto degli impianti, delle attrezzature, dell’ampiezza del locale.
Per gli esercenti che posseggono l’autorizzazione di tipo A e di tipo B rimangono, perciò, pochi giorni per una eventuale loro separazione fisica, attraverso il trasferimento in altra sede o la cessione di una o di entrambe le autorizzazioni. Dal 10 ottobre le autorizzazioni intestate alla stessa persona e relative a un unico esercizio si unificano nella tipologia unica.
Altra innovazione introdotta dalla Legge Regionale riguarda l’impossibilità di poter far valere, d’ora in poi, il possesso dei requisiti professionali acquisiti in un biennio nell’arco degli ultimi cinque anni.
Per accedere alle nuove autorizzazioni diventa, pertanto, obbligatorio frequentare un corso di formazione riconosciuto dalla Regione oppure, in sostituzione, essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera od universitario attinente l’attività di somministrazione.
E’ sotteso che si dovrà comunque tener conto dei limiti operativi imposti dall’autorizzazione igienico sanitaria.
Chi era già iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) continua a mantenere il requisito, così come coloro che hanno superato l’esame di idoneità dopo il 1° gennaio 2001.
Altre novità riguardano la pubblicità dei prezzi e del menù, il divieto notturno di vendita e somministrazione di alcolici.
Il divieto, che entrerà in vigore solo qualora anche le Regioni confinanti adottino analogo provvedimento, vige dalle ore una alle sei del mattino e riguarda tutti gli esercizi commerciali e artigianali di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo, gli ambulanti e qualunque altro esercizio in cui si effettua la vendita, anche per asporto, e il consumo di bevande alcoliche.
La legge introduce altresì norme più precise e stringenti sui circoli privati, che perdono questa caratteristica con tutti i relativi benefici e dovrebbero così aver fine i numerosissimi ed eclatanti episodi di concorrenza sleale e di abusivismo praticati da tanti pseudo-circoli.
Stante le importanti innovazioni in materia di autorizzazione, invitiamo ad un’attenta valutazione del proprio titolo autorizzatorio e a contattare la Segreteria Sindacale (tel 041 5231844 Sigg.re Nicoletta e Vilma) per ogni ulteriore chiarimento e per i necessari adempimenti.
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| EX LIBRETTO SANITARIO - CORSI SOSTITUTIVI | |
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Continuano le iscrizioni ai corsi formativi che sostituiscono l'ex libretto sanitario. Prenota per tempo il tuo corso telefonando alla segreteria sindacale al numero 041 5231844. A seguito di un chiarimento con l’Ulss Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, è stato evidenziato che il documento denominato “ Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti” di solito fatto sottoscrivere al nuovo dipendente o al dipendente stagionale, deve essere sostituito con la successiva partecipazione entro 2 anni dalla data di sottoscrizione al corso previsto per il rilascio rinnovo ex libretto sani-tario. Per ulteriori informazioni vedi la precedente nota informativa. |
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| LEGGE 3 AGOSTO 2007 N° 123 - ARTT. 5 E 6 | |
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SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’IMPRENDITORIALE (ART 5)
Ambito di applicazione
Il Ministero del Lavoro ha fornito i primi indirizzi operativi relativi al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale contemplato dall’art. 5 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 entrata in vigore il 25 agosto 2007.
Nel commentare il provvedimento invitiamo, nel contempo, i Soci a rivolgersi tempestivamente agli Uffici ASCOM VENEZIA per una verifica della posizione aziendale e per ogni ulteriore chiarimento sulla norma, per non incorrere in violazioni che potrebbero comportare gravi misure sanzionatorie.
I soggetti nei confronti dei quali si applica la sanzione sono i datori di lavoro, gli imprenditori, con esclusione, pertanto, di tutti i soggetti che non esercitano attività di impresa.
a)   Occupazione di manodopera in nero in percentuale superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati (compreso il personale extracomunitario clandestino).
Non rientrano in tale casistica eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nelle diverse forme, seppur eventualmente non genuini, ma che risultino comunque iscritti a libro matricola.
b)   Reiterate violazioni in materia di riposi e superamento dell’orario massimo settimanale di lavoro.
Si tratta di tre ambiti: giorno di riposo settimanale, il riposo inteso come
11 ore tra una giornata lavorativa e l’altra e il limite dell’orario settimanale pari a 48 ore, compreso lo straordinario (considerando la media per quadrimestre di riferimento).
c)   Gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro. Riguardo al termine “reiterate” la circolare ministeriale chiarisce che lo stesso va interpretato:
      - nell’ipotesi prevista dalla lettera b) come ripetizione di una o più delle diverse condotte illecite contemplate nella norma in esame, riferita ad almeno un lavoratore, in un determinato arco temporale, tale da non considerare la         condotta stessa meramente occasionale.
      - nell’ipotesi prevista dalla lettera c) il Ministero specifica che per le gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro debba individuarsi un criterio oggettivo per la determinazione delle stesse.
    In questo caso, invece, si evince dalla circolare che il quinquennio di
riferimento si considera in maniera retroattiva.
L’atto di sospensione é trasmesso alle amministrazioni competenti per la emanazione di provvedimenti di interdizione alla partecipazione a gare per appalti pubblici di durata pari almeno alla sospensione dell’attività di impresa.
Discrezionalità del provvedimento
Il Ministero ricorda che l’adozione del provvedimento di sospensione é dovuta ogni volta che si presentino i presupposti sopra elencati.
Revoca ed impugnazione
Per la revoca del provvedimento, la norma prevede tre condizioni:
- la regolarizzazione dei lavoratori in nero;
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, in presenza di violazioni riguardanti i tempi di lavoro o la disciplina in materia di salute e sicurezza;
- il pagamento di una sanzione aggiuntiva ulteriore rispetto a quelle di legge pari ad un quinto della sanzioni amministrative complessivamente applicate.
Nel primo caso, si tratterà, ovviamente, di provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori.
Nel secondo caso, il Ministero individua nel ripristino delle condizioni di lavoro, in presenza di violazioni del DLGS 66/03 in materia di orario di lavoro, la fruizione di eventuali riposi compensativi o la loro programmazione entro un arco temporale congruo, che dovrà essere trasmessa unitamente all’istanza di revoca del provvedimento alla Direzione provinciale del lavoro competente.
Alle ipotesi di regolarizzazione sopra descritte dovrà comunque aggiungersi, quale condizione cui é subordinata la revoca, una sanzione amministrativa aggiuntiva quantificata al momento dell’accertamento e pari ad un quinto di tutte le sanzioni irrogate al momento dell’accertamento da versare al Fondo per l’occupazione. Non é invece, necessario, per ottenere il pagamento di revoca, il pagamento della totalità delle sanzioni irrogate, che seguiranno l’iter procedimentale.
Infine, il Ministero ritiene che il provvedimento di revoca sia impugnabile in sede amministrativa, attraverso un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti.
La Confcommercio sta ribadendo al Governo la necessità di applicare delle sanzioni proporzionali alla gravità delle violazioni e ai rischi a cui sono esposti i lavoratori, ritenendo le stesse “eccessive” rispetto alle norme che effettivamente potrebbero essere infrante. Con una nota indirizzata al Ministero del Lavoro, Confcommercio evidenzia infatti l’incongruenza di “accomunare con la sanzione della sospensione dell’attività , soprattutto nell’area del terziario caratterizzata da elevate necessità di flessibilità di orario di servizio e da una bassa incidenza infortunistica, il ricorso al lavoro nero in misura superiore al 20% dell’organico con il superamento dell’orario di lavoro”. LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL LAVORATORE (ART 6) L'articolo 6 , sempre della Legge 123 del 3 agosto 2007, ha introdotto ulteriori novità estendendo il campo di applicazione e i soggetti interessati allo svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto. Dal 1° settembre 2007, infatti, tutto il personale (nel computo vanno considerati tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi ) occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice a prescindere dal settore di attività nella quale opera (es. industria, servizi, agricoltura ecc) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia e generalità del lavoratore e nome del datore da cui lo stesso dipende.
L'obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che operano nel medesimo luogo di lavoro i quali sono tenuti, tuttavia, a provvedervi per proprio conto. La sanzione amministrativa pecuniaria comminata per ciascun lavoratore trovato senza tessera di riconoscimento va da € 100,00 a € 500,00. Riportiamo un fac simile del tesserino di riconoscimento.
In previsione dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del Governo si consiglia di prendere contatto con la nostra segreteria sindacale (Giorgia e Fiorella al numero 041.52.31.844) per verificare l'adeguamento in materia di “sicurezza sul lavoro” nella Vostra azienda. Si raccomanda infine il massimo rispetto della normativa in materia di lavoro. |
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| CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE | |
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Ricordiamo che, riguardo alla formazione degli addetti al primo soccorso aziendale, il decreto ministeriale n° 388/2003 pone l’obbligo di ripetere la formazione pratica con cadenza triennale.
Lo scorso anno é stata ripetuta la prova pratica per chi ha frequentato il corso di Primo Soccorso nel 2004. |
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| DICHIARAZIONI FISCALI: MODELLO 730 E MODELLO UNICO | |
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Sono iniziati gli appuntamenti per la dichiarazione dei redditi modello 730 ed UNICO.
Modello 730
la consegna dei documenti per l’elaborazione del modello 730 deve essere effettuata entro il giorno 18 maggio seguendo le indicazioni riportate in questo prospetto .
UNICO
La documentazione per l’elaborazione per il modello UNICO deve essere effettuata secondo tale prospetto e consegnata entro il 31 maggio
Gli appuntamenti per entrambi i modelli posso essere fissati telefonando al n° 041.52.07.300
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| NOVITA' PER LE VENDITE PROMOZIONALI | |
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Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (meglio noto come “decreto Bersani”) rimuove nella sostanza i divieti di ordine temporale connessi all’effettuazione delle vendite promozionali, fatta eccezione per i 30 giorni immediatamente precedenti le vendite di fine stagione e semplifica maggiormente le relative procedure di comunicazione al Comune competente per territorio. Pertanto le modifiche apportate sono così semplificate:
- periodo di svolgimento: in ciascun anno solare l’operatore può svolgere un numero INDEFINITO di vendite promozionali; l’unico limite riguarda coloro che pongono in vendita prodotti aventi stagionalità, i quali non possono effettuare tali vendite nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione (dall’8 dicembre al 6 gennaio – dal 15 giugno al 14 luglio).
- termini di presentazione per le aziende ubicate nel Comune di Venezia: la comunicazione va presentata al Comune tramite fax o protocollo generale PRIMA o CONTESTUALMENTE all’inizio della vendita promozionale, indicando l’ubicazione dell’esercizio, la data d’inizio e la data di cessazione della promozione. Se inviata a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria allo 041.52.31.844
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DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO |
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Ricordiamo che tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno, o che si iscrivono in corso d’anno, sono tenute al pagamento del diritto annuale. L’importo non è frazionabile.
Il decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248 ha stabilito l’obbligo per tutti i titolari di partita Iva , di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali con MODELLO F24 ON-LINE.
Anche per il pagamento del tributo camerale pertanto il versamento dovrà avvenire in via telematica attraverso una delle seguenti modalità: sito internet dell’agenzia delle Entrate; tramite intermediari abilitati (commercialisti, consulenti, associazioni di categoria, ecc.) o mediante home banking.
Avvisiamo che per tutte le aziende che si avvalgono del servizio contabilità/redditi e che effettuano la dichiarazione dei redditi presso il nostro servizio, l’importo dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2007 sarà conteggiato dai nostri uffici insieme ai tributi dovuti per la prossima Dichiarazione Redditi 2007.
Per tutte le altre aziende rammentiamo che Ascom Servizi Venezia, quale intermediario abili-tato, è a disposizione per tutti gli adempimenti previsti, ivi compreso il pagamento telematico del diritto camerale.
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OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
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E’ fatto obbligo a tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti, interinali e a chiamata, collaboratori a progetto, associati in partecipazione, di osservare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Gli obblighi sono estesi anche in caso di presenza in azienda di soli soci lavoratori.
- nominato un Responsabile aziendale per il Servizio di Sicurezza (nella aziende che occupano fino a dieci dipendenti la figura del responsabile può essere ricoperta anche dal titolare e/o legale rappresentante fatto salvo preventivo corso formativo)
- designato i lavoratori che andranno a far parte della Squadra di pronto soccorso e della Squadra di Prevenzione Incendi
- fatto frequentare ai lavoratori individuati gli appositi corsi formativi di Pronto Soccorso,Prevenzione Incendi ed eventualmente il corso per la figura del Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza
- nominato, ove previsto, il Medico Competente e sottoposto a sorveglianza sanitaria i lavoratori interessati
- inviato apposita comunicazione della designazione del Responsabile aziendale del Servizio Sicurezza e del Medico Competente agli Enti preposti
- valutato i rischi presenti in azienda ed aver riportato tale valutazione in apposito Documento a disposizione degli Organi di Vigilanza
Ricordiamo che gli adempimenti su descritti sono oggetto delle verifiche effettuate dagli Or-gani di Vigilanza nel corso dei controlli in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro, comprese le ispezioni per la lotta all’emersione per le quali il Governo ha deciso un ulteriore inasprimento.
Il nostro Servizio Sicurezza, sigg.re Fiorella e Giorgia, sono a disposizione delle aziende associate al n° 041.52.31.844.
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GLI OBBLIGHI DELLA PRIVACY |
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Le aziende che detengono su archivi elettronici dati dei clienti (per dati si intendono anche i recapiti telefonici ed anagrafici oltre a tutti i dati personali che possano portare all’individuazione della persona) o che offrano ai propri clienti “carte fidelity” sono obbligati annualmente a compilare il Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati.
I datori di lavoro sono altresì obbligati ad informare e formare i propri dipendenti e ad adottare puntuali misure di sicurezza ove si detenga in azienda certificati medici, iscrizioni a sindacati di categoria, etc. dei lavoratori (anche per il solo tempo necessario a provvedere alla consegna della documentazione al consulente paghe).
Per tutte le aziende permane l’obbligo di conservare i dati personali dei clienti raccolti su cartaceo, adottando le normali misure di sicurezza, e di informare i fornitori ed i clienti, dai quali ricevano ed ai quali emettano fattura, a quali soggetti saranno trasmessi i loro dati per gli adempimenti fiscali e previdenziali di legge.
Il nostro Servizio Privacy - sigg.re Nicoletta e Vilma- restano a disposizione per ogni ulteriore informazione al n° 041.52.31.844. |
NUOVE REGOLE DEL COLLOCAMENTO |
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Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, tutte le comunicazioni relative all’instaurazione di un rapporto di lavoro
-  subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale)
-  di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto
-  di associato in partecipazione
devono essere effettuate al Centro per l’Impiego competente entro il giorno precedente la data di assunzione , attraverso documentazione avente data certa di trasmissione. La stessa procedura deve essere applicata anche ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altra forma di esperienza lavorativa ad essi assimilata.. |
F24 TELEMATICO - DAL 1.1.2007 SCATTA L'OBBLIGO PER TUTTI I TITOLARI DI PARTITA IVA |
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A partire dal 1° gennaio 2007 tutti i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento telematiche delle imposte, di tutti i contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro.
Per maggiori informazioni rinviamo alle nostra precedente circolare informativa del 29.9.2006 prot. 948 e ricordiamo che Ascom Servizi Venezia s.r.l. quale intermediario abilitato è a disposizione delle aziende associate per tutti gli adempimenti previsti.. |
INVIO TELEMATICO ELENCO CLIENTI E FORNITORI |
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E’ stato confermato l’obbligo dell’ invio telematico degli elenchi clienti e fornitori a decorrere dall’anno 2006. Per il primo anno di obbligo, non devono essere inseriti i dati dei clienti senza partita IVA.
Si dovrà, comunque, attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ne dovrà stabilire le modalità.. |
RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED UTILIZZO DEL TFR |
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Con l’avvio della riforma della previdenza complementare a partire dal 2007, i lavoratori dipendenti dovranno scegliere entro il 30 giugno dell’anno in corso la destinazione del T.F.R. maturando.
Il T.F.R. maturato a tutto il 31.12.2006 rimane in azienda e sarà corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro.
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 , pertanto, ogni lavoratore dovrà scegliere se conferire il proprio Trattamento di Fine Rapporto:
• ad un Fondo di previdenza complementare collettivo di categoria
• ad altra forma di previdenza complementare
• ovvero mantenerlo in azienda: in questo caso la scelta potrà essere successivamente revocata e il lavoratore potrà destinare il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare.
Ove l’azienda occupi più di 49 dipendenti e il lavoratore opti per quest’ultima scelta, il Datore di Lavoro dovrà versare il T.F.R. all’INPS in un Fondo del Tesoro gestito dallo stesso Istituto.
Qualora entro il 30.6.2007 (ovvero per i nuovi assunti allo scadere del semestre dalla data di assunzione) il lavoratore non operi alcuna scelta, scatterà il cosiddetto silenzio assenso .
In questa ipotesi, per le aziende che applicano il CCNL del Terziario e del Turismo il TFR sarà destinato a FON.TE., il Fondo complementare di categoria previsto dai contratti citati... |
MISURATORI FISCALI ED INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI |
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Ci viene segnalato in questi giorni che alcune ditte stanno contattando nostri Associati asserendo che da quest’anno decorrerà l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi. Li invitano, quindi, ad acquistare nuovi registratori di cassa già predisposti per l’assolvimento di tale obbligo.
Tutto ciò non corrisponde al vero : in realtà tale obbligo decorrerà dal 2008. Si deve, infatti, attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il 1° giugno 2008.
Consigliamo pertanto di non procedere al momento ad alcun acquisto, perché si corre il rischio di acquistare un apparecchio le cui caratteristiche poi non corrispondano a quelle richieste.
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| SALDI DI FINE STAGIONE | |
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Partono dal 7 gennaio i saldi invernali e proseguiranno fino al 28 febbraio. Le vendite in saldo riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Almeno 10 giorni prima di iniziare deve esserne data comunicazione al Comune, a mezzo raccomandata indicando, oltre ai dati anagrafici della ditta, la data di inizio e la durata del periodo di saldi.
Onde rispettare l'obbligo della pubblicita' dei prezzi, la merce che sara' venduta in saldo dovra' avere indicato nel cartellino del prezzo:
- la percentuale di sconto applicato
- il prezzo di vendita normale
- il prezzo di vendita scontato.
Dovra' esserci inoltre una netta separazione dei prodotti scontati da quelli non scontati, sia nelle vetrine che all'interno del negozio.
Per maggiori infozioni sulle vendite a saldo, promozionali e di liquidazione rinviamo alla nota informativa.
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EST - ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA |
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Fondo Est: chiarimenti per il versamento della contribuzione ordinaria
L’obbligo di iscrizione ad EST è previsto dal CCNL Terziario del 2 luglio 2004 e dal CCNL Turismo del 17 maggio 2005. Le aziende interessate dovranno, pertanto, procedere:
* se già iscritte, perfezionare l’iscrizione integrandola con i dati dell’azienda e dei lavoratori in forza al 1 ottobre 2006, comunicando gli estremi del versamento effettuato del contributo d’iscrizione,
L’iscrizione deve essere effettuata, preferibilmente, mediante una procedura informatizzata presente nel sito dell’Ente www.fondoest.it.
In base al regolamento dell’Ente l’obbligo di versare i contributi ordinari decorre dal 1° ottobre 2006, anziché dalle scadenze inizialmente indicate dal CCNL 2 luglio 2004 o 17 maggio 2005.
L’Ufficio Tenuta Libri Paga dell’Associazione provvederà a comunicare al Fondo EST, con procedura informatica, i dati relativi alle aziende che usufruiscono del nostro servizio paghe e dei loro dipendenti.
Per ulteriori informazioni vedere le nostre precedenti note informative:
>> Scarica la nota informativa del dicembre 2005 su EST e scarica il fac-simile del relativo bonifico.
>> Scarica la nota informativa dell'agosto 2005 su FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E FERIE ANNUALI. |
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| NORME DI TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE | |
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Venezia, 18 dicembre
2000 La legge 248/2000, entrata in vigore lo scorso 19 settembre, ha apportato numerose modifiche in materia di diritto d'autore. In tale contesto vogliamo segnalare l'introduzione di un adempimento amministrativo di particolare rilevanza per molte aziende associate. Si tratta della comunicazione al Questore per l'iscrizione in apposito registro di coloro che esercitano, o intendono esercitare, l'attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio e cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento. Sebbene la norma parli di "preventivo avviso al Questore" è da ritenere che l'obbligo sia esteso anche alle aziende che già esercitano tale tipo di attività; pertanto si consiglia l'invio, con urgenza, della comunicazione, anche a puro titolo cautelativo. La circolare del Ministero dell'Interno precisa, altresì, che la norma subordina l'esercizio dell'attività in questione ad una autorizzazione di polizia. Il preventivo avviso, pertanto, non rappresenta una semplice comunicazione, ma una richiesta di iscrizione al registro tenuto dalla Questura. Ne consegue che la richiesta
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda, è sufficiente l'autocertificazione dell'esistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'art. 11 del Tulps, richiesti in generale per il rilascio delle autorizzazioni di polizia. L'avviso può essere inviato anche per posta, con raccomandata con avvi-so di ricevimento, alla Questura di Venezia - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Licenze Venezia, Se la domanda viene consegnata a mano, non occorre l'autentica della sottoscrizione, ma la firma va apposta alla presenza del funzionario addetto alla ricezione o va presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità. La fotocopia del documento di identità va allegata anche in caso di invio dell'avviso per posta. La Questura provvederà a rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna della domanda. L'iscrizione nel registro è immediata, anche se l'amministrazione si riserva di verificare entro 60 giorni il possesso dei requisiti previsti per legge. Si sottolinea che, in caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, oltre ad applicare la sanzione da 1 a 6 milioni, il Prefetto può ordinare la cessazione dell'attività o, in casi di violazione di eventuali prescrizioni, la sospensione dell'esercizio per il tempo necessario all'adeguamento. Nell'allegare fac-simile della comunicazione da inoltrare alla Questura, ricordiamo che la Segreteria Sindacale (signore Nicoletta e Vilma ' 041-52.31.844) rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Con i più cordiali saluti.
Luigina Franzò Magliocco Roberto |
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| NORMATIVA SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO A PREMIO | |
| Venezia,
2 gennaio 2001 Oggetto: nuova normativa sugli apparecchi da intrattenimento a premio (videopoker). - Indicazioni operative. La legge finanziaria per il 2001 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha apportato con effetto 1° gennaio 2001 sostanziali modifiche riguardo alla normativa sugli apparecchi da gioco installati nei pubblici esercizi sale da gioco circoli privati ecc.. Dal primo gennaio c.a. possono funzionare esclusivamente gli apparecchi conformi alle specifiche di legge (comma 5 art. 110 TULPS) per i quali il noleggiatore, o l'esercente se proprietario degli stessi, abbia presentato la richiesta di nulla osta provvisorio. Dal primo gennaio pertanto, Le caratteristiche delle macchine impiegabili sono: - durata minima della partita
di 12 secondi Il fornitore degli apparecchi deve: a) adeguare le macchine collocate
negli esercizi alle specifiche sopra indicate, anche con l'eliminazione
di erogatori di tiket L'esercente deve: 1) disattivare gli apparecchi
da gioco fino a quando il fornitore non avrà provveduto all'adeguamento
degli stessi ed avrà consegnato copia della richiesta di nulla osta provvisorio Con i più cordiali saluti.
Luigina Franzò Magliocco Roberto |
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